Basta Fax nella Pubblica Amministrazione

Un emendamento ad abundantiam al decreto del “Fare”,  “o forse ‘ad absurdantiam’ ??”  


ANSA del 3 Agosto sul passaggio dell’emendamento al Senato sul decreto del “Fare” che sottolinea l’esclusione dell’uso del fax nella PA
 

Andando a vedere di che tratta l’emendamento troviamo :
Dopo l’articolo 16 è inserito il seguente:
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1- bis. All’articolo 47, comma 2, lettera c) , del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo le parole: “di cui all’articolo 71” sono inserite le seguenti: “.È in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax”

Vediamo a questo punto all’art.16 del decreto del “Fare”

Art. 16 (Razionalizzazione dei CED Centri elaborazione dati-Modifiche al
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179)

 1. All’articolo 33-septies del decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221, dopo il comma 4 e’ inserito il seguente:
  “4-bis. Nell’ambito del piano triennale di  cui  al  comma  4  sono
individuati i livelli minimi dei requisiti di sicurezza, di capacita’
elaborativa e di risparmio energetico dei CED, nonche’  le  modalita’
di consolidamento  e  razionalizzazione,  ricorrendo  ove  necessario
all’utilizzo dei CED di imprese  pubbliche  e  private  nel  rispetto
della legislazione vigente in materia di contratti pubblici.”.

( Razionalizzazione dei CED … ?!? )
e con un giro di valzer eccoci all’art.47 del CAD (Codice dell’amministrazione digitale  – Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82) ivi riportato integralmente :

Articolo 47.

Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni.

1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l’utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza .

1-bis. L’inosservanza della disposizione di cui al comma 1, ferma restando l’eventuale responsabilità per danno erariale, comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare.(243)

2. Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se:

a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;

b) ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui all’articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

c) ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all’ articolo 71;

d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.68.
 
Come si può ben vedere l’articolo del CAD (del 2005!) asserisce che le comunicazioni tra PA avvengano via posta elettronica o cooperazione applicativa, quindi di fatto sottolineare che in ogni caso è escluso l’uso del fax al comma 2) ritengo non aggiunga nulla. La stima dei costi che troviamo nell’ articolo del Messaggero che individua in 6 Miliardi di € il risparmio, introdotto dall’addio al mezzo di trasmissione fax, ( e ripresa anche in un ‘bel’ servizio agostano sulla notizia del Tg1) fa intuire quanto potrebbe essere stato il danno erariale citato nel comma 1-bis in questi anni.

Speriamo che questo emendamento (per ‘absurdum’ che sia) abbia lo scopo di accellerare il faticoso processo di dematerializzazione che la nostra PA sta attraversando e che io credo (emendamenti ‘agostani’ o meno) con gli strumenti giusti oggi potrebbe veramente riuscire a fare.